La Strada - Statuto

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

E’ costituita un’Associazione denominata “La Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico”, con sede legale ed amministrativa in Radda in Chianti (Siena) Via Pianigiani n.9.

L’Associazione ha per scopo la valorizzazione del territorio geografico del Chianti, i cui confini sono definiti e delimitati dal Decreto Interministeriale  31.07.32 pubblicato sulla G.U. del 09.09.32 n. 209.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire, trasferire e sopprimere eventuali sedi secondarie, sedi operative, nonché uffici di rappresentanza in Italia o all’Estero.

La durata della “Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico” è fissata  al 31 dicembre 2038.

ART. 2 – SCOPI

L’Associazione “Strada del Vino  e dell’Olio Chianti Classico” non ha fini di lucro.

L’Associazione e’ finalizzata allo svolgimento dei compiti indicati dalla L.R. 05.08.03 n. 45 e dal relativo Regolamento di attuazione, n. 16r del 16.03.04, con lo scopo di promuovere, in Italia e all’estero, la conoscenza del territorio e dei prodotti ambientali ed agricoli dell’area della ‘Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico’; pertanto l’attività dell’Associazione e’ rivolta, principalmente:

-  a procedere alla realizzazione della ‘Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico’ ed alla sua gestione, in conformita’ con quanto disposto dalla legge e dal regolamento citati; – a diffondere, in collaborazione con i produttori vitivinicoli e oleicoli e  con gli altri soggetti interessati, la conoscenza della ‘Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico’;

-  a promuovere la ‘Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico’ attraverso la realizzazione di apposite azioni promozionali;

-  a vigilare sulla coerente attuazione del progetto da parte di tutti i soggetti aderenti e sul buon funzionamento della ‘Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico’;

-  a collaborare con le altre Associazioni delle ‘Strade del vino’ e con gli enti pubblici per l’espletamento delle attivita’ previste dalla citata legge regionale e dal relativo regolamento di attuazione.

L’Associazione potra’ svolgere tutte le attivita’ necessarie per il raggiungimento dei suindicati scopi, ed in particolare provvedere:

-     alla qualificazione ed all’incremento dell’offerta turistica integrata del territorio;

-     alla valorizzazione delle peculiarita’ enologiche, oleicole, gastronomiche, storiche, ambientali e paesaggistiche presenti nell’ambito della ‘Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico’;

-     al controllo, alla tutela ed alla valorizzazione del marchio della ‘Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico’, svolgendo le opportune azioni per evitare abusi nell’adozione del marchio da parte degli associati e/o degli estranei;

-     allo sviluppo di iniziative tese alla promozione delle attivita’ annesse e connesse alla ‘Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico’ mediante partecipazione a fiere, mostre, convegni, workshop, seminari, ed ogni altra manifestazione a carattere scientifico, culturale, enogastronomico, etc.;

-     all’organizzazione di convegni, mostre, ed ogni altra manifestazione o attivita’ tesa a promuovere, valorizzare  la ‘Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico’;

-     a compiere attivita’ di studio, formative e di ricerca per il perseguimento dello scopo associativo;

-     a partecipare, attuare e/o promuovere, in coerenza con gli scopi associativi, ogni altra iniziativa intesa a valorizzare, controllare, tutelare i prodotti tipici del territorio di cui all’art 1.

L’Associazione potrà svolgere altresì le seguenti attività:

-     esercitare una azione di controllo, direttamente ed in collaborazione con gli appositi organismi delegati, sulla rispondenza agli  standard  qualitativi minimi previsti dalla normativa vigente;

-     richiedere in nome e per conto degli associati nuove normative o modifiche  delle leggi e  dei regolamenti vigenti in materia;

-     aderire, quando ciò risulti opportuno,  ad altri enti costituiti o ad altri organismi che si propongono il raggiungimento dei medesimi scopi;

-     dettare un Regolamento interno non in contrasto con le leggi vigenti;

-     ricevere contributi ed erogazioni liberali da enti di qualsiasi natura e da soggetti privati.

Le attività e le iniziative di cui sopra potranno essere svolte direttamente dall’Associazione o indirettamente  dagli associati.

L’Associazione rappresenta gli interessi degli associati alla ‘Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico’, tutelandone la denominazione ed il marchio collettivo in ogni sede ed anche in giudizio.

L’Associazione sta in giudizio in persona del suo Presidente per la tutela dei propri interessi e di quelli degli associati in quanto tali.

ART. 3 – ADESIONE ALL’ASSOCIAZIONE

E’ garantita alle seguenti categorie di soggetti fisici e giuridici la possibilita’ di adesione all’Associazione, purche’ nel rispetto degli standards di qualificazione richiesti dal Regolamento di applicazione del presente statuto e in conformita’ delle prescrizioni contenute nella L.R. 05.08.03 n. 45 e nel relativo regolamento di attuazione:

A)    le aziende vitivinicole ed oleicole singole o associate che abbiano terreni vitati ed olivati in proprietà e/o in possesso iscritte all’Albo dei Vigneti della DOCG Chianti Classico ed all’Albo degli Oliveti della DOP Chianti Classico e ubicate all’interno del territorio  di cui all’art. 1;

B)    le aziende agrituristiche; le aziende agricole ed artigianali specializzate in produzioni tipiche; le enoteche; gli esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande; gli esercizi commerciali specializzati nel commercio dei prodotti tipici; le imprese turistico-ricettive o comunque operanti in ambito turistico; le imprese che svolgo la loro attività  nel campo dei servizi al turismo; le associazioni che svolgono la loro attività  in campo culturale, purché ubicate ed operanti all’interno del territorio di cui all’art.1;

C)    il Consorzio  Vino Chianti Classico;

D)    il Consorzio Olio DOP Chianti Classico;

E)    la Fondazione per la Tutela del Territorio del Chianti Classico Onlus;

F)    i Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte nel perimetro della Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico;

G)    le Amministrazioni Provinciali e le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze e Siena;

H)    le istituzioni ed associazioni operanti nel campo culturale ed ambientale interessate alla realizzazione degli obiettivi della  L.R. 05.08.03 n. 45

I)    i Centri culturali e di documentazione e i Musei  presenti nel territorio della Strada.

Ove condividano gli scopi di cui al precedente art. 2, possono inoltre aderire all’Associazione le Universita’, gli Istituti di Credito e  tutti i soggetti aventi caratteristiche consone al raggiungimento degli scopi sociali, purché nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 05.08.03 n. 45.

ART. 4 – DOMANDA DI ADESIONE

La domanda di adesione all’Associazione deve essere redatta per iscritto ed indirizzata al C.d.A., e deve contenere la dichiarazione di piena conoscenza del presente statuto e del relativo regolamento di applicazione, nonche’ la dichiarazione di possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione all’Associazione stessa.

Alla domanda devono essere allegati:

- nel caso di richiesta di adesione di un’impresa individuale o collettiva, il certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA;

- nel caso di enti amministrati collegialmente, la delibera di adesione dell’organo di gestione con conferimento dei relativi poteri al legale rappresentante dell’ente.

Sulla domanda di adesione, fatti gli opportuni accertamenti,  delibera discrezionalmente il C.d.A., a maggioranza dei suoi membri, sulla base dei criteri indicati nel Regolamento di applicazione del presente statuto; l’eventuale deliberazione di rigetto della domanda dovra’ essere adottata con decisione motivata.

L’impegno associativo dura un esercizio sociale (corrispondente all’anno solare), ed e’ tacitamente rinnovato di anno in anno salvo il diritto di recesso spettante a ciascun socio.  La dichiarazione di recesso deve essere comunicata al CdA mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed ha effetto con lo scadere dell’esercizio in corso, purché  sia effettuata  entro il 30 settembre.

Qualora la domanda di adesione non venga accolta, l’interessato puo’ ricorrere una sola volta al Collegio dei Probiviri.

ART. 5 – AMBITO TERRITORIALE

L’ambito territoriale dell’Associazione e’ costituito dal territorio ricompreso nella denominazione della DOCG Chianti Classico, i cui confini sono definiti e delimitati dal Decrto Interministeriale 31.07.32 pubblicato sulla G.U. del 09.09.32 n. 209.

ART. 6 – MARCHI DELLA ‘STRADA DEL VINO E DELL’OLIO CHIANTI CLASSICO

L’associazione, nello svolgimento della propria attività, potrà registrare uno o più marchi  che resteranno di sua esclusiva titolarità,  anche come marchi collettivi ai sensi dell’art. 2570 del Codice Civile.

L’Associazione, che tutelerà i propri marchi in ogni opportuna sede, anche giudiziale, per evitarne l’abuso da parte di associati o estranei.

L’uso del marchio è riservato ai soli associati alla “Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico”.

L’uso del marchio da parte degli associati, come meglio specificato nel Regolamento di applicazione del presente statuto, e’ soggetto ad autorizzazione e successivo controllo da parte del C.d.A., in esplicazione dei poteri di vigilanza rientranti nei compiti istituzionali dell’Associazione.

In particolare, il C.d.A. verifichera’, sia in sede di autorizzazione preventiva che durante il periodo di utilizzazione del marchio da parte dell’associato, la rispondenza dell’uso del marchio agli scopi dell’associazione, agli standards qualitativi fissati dal regolamento di applicazione del presente statuto, al decoro e al buon nome dell’Associazione stessa. L’autorizzazione all’uso del marchio puo’ in ogni momento essere sospesa o revocata dal C.d.A. con provvedimento motivato, contro il quale l’interessato potra’ ricorrere al Collegio dei Probiviri nei termini stabiliti dal regolamento di applicazione del presente statuto.

ART. 7 – CONTRIBUTO DEGLI ASSOCIATI

Ciascun  associato si impegna a versare a titolo di contributo:

- una quota iniziale di ammissione all’Associazione, diversificata per categoria di appartenenza come da Regolamento interno,  non rivalutabile, destinata a costituire il fondo dell’Associazione medesima;

- una quota annuale di partecipazione, diversificata per categoria di appartenenza,  nella misura e nei tempi che saranno determinati annualmente dal C.d.A. sulla base dei criteri specificati nel Regolamento interno, ed approvata dall’assemblea;

- un eventuale contributo straordinario, quando il C.d.A. ne ravvisi l’opportunita’ per la realizzazione degli scopi sociali, previo parere favorevole preventivo dell’Assemblea. Non saranno tenuti al versamento del contributo straordinario gli associati che, entro quindici giorni dalla comunicazione della delibera del C.d.A. istitutiva del contributo medesimo, notifichino il loro recesso dall’Associazione.

Gli associati si impegnano altresi’ a cedere gratuitamente prodotti e/o servizi da utilizzare per azioni promozionali, nell’ammontare minimo determinato dal C.d.A.

ART. 8 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno l’obbligo:

- di osservare il presente statuto e di uniformarsi strettamente alle direttive dell’Associazione, nonche’ di versare i contributi di cui al precedente art. 7;

- di segnalare all’Associazione, entro 30 gg. dal verificarsi degli eventi, ogni e qualsiasi modifica intervenuta nella composizione e nelle caratteristiche dell’attivita’ aziendale;

- di consentire all’Associazione di compiere, per mezzo dei suoi organi, verifiche di rispondenza circa l’utilizzazione del marchio collettivo;

- di consentire all’Associazione di svolgere, per mezzo dei suoi organi, l’azione di vigilanza di cui al precedente art. 2, autorizzando qualsiasi controllo, eventualmente anche a campione con riferimento a uno o piu’ associati determinati, sulla qualita’ dei prodotti e dei servizi offerti.

ART. 9 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO

La qualita’ di associato si perde:

- per decesso dell’associato se  persona fisica o scioglimento dell’associato se persona giuridica;

- per vendita dell’azienda e/o cessione dell’attivita’ di impresa;

- per recesso volontario;

- per esclusione, motivata da morosita’ nel versamento dei contributi perdurante da almeno 180 giorni, frode ai danni dell’Associazione, abuso del marchio dell’Associazione, inadempienza alle norme statutarie, in particolare per quanto concerne l’accettazione dei controlli, gravi inadempienze alle norme regolamentari, o fallimento dell’impresa associata.

L’esclusione viene deliberata dal CdA.

Gli associati che abbiano cessato, per qualsiasi motivo, di far parte dell’associazione non possono ripetere i contributi versati, ne’ hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

ART. 10 – SUBENTRO

In deroga all’art. 2610 del Codice Civile, in caso di trasferimento dell’azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, l’avente causa o l’erede subentrerà nel rapporto associativo, previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissione di cui ai precedenti articoli, e subordinatamente all’esito favorevole della verifica stessa previa richiesta scritta dell’erede o dell’avente causa ed all’assunzione  di tutti gli impegni contratti con l’Associazione dal socio uscente o deceduto.

A tal fine l’erede e/o l’avente causa dovrà richiedere  di subentrare nel rapporto associativo entro 6 mesi dalla data di trasferimento della titolarità dell’azienda.

L’accoglimento di tale richiesta determina la conservazione dei diritti maturati in favore del dante causa.

ART. 11 – SANZIONI

L’Associato che non adempia agli impegni assunti nei confronti dell’Associazione, violi le disposizioni del presente statuto o del relativo regolamento di applicazione, o comunque provochi con il proprio comportamento danno agli interessi dell’Associazione, e’ soggetto alle seguenti sanzioni in relazione alla gravita’ del comportamento adottato:

- richiamo a tenere un comportamento conforme ai doveri dell’associato, con l’avvertimento che, in mancanza, potra’ trovare applicazione una sanzione di maggiore gravita’;

- sospensione per tutto l’esercizio in corso di ogni e qualsiasi diritto connesso alla qualita’ di associato;

-  sanzione pecuniaria da definirsi a cura del C.d.A. a seconda della gravità della mancanza;

- esclusione dall’Associazione, nei casi di cui al precedente art. 9 o per altri gravi motivi individuati dal C.d.A.

In caso di ritardo nel pagamento dei contributi il C.d.A. può determinare l’applicazione di un interesse di mora pari all’interesse legale in vigore, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento dei contributi medesimi..

Il C.d.A. che adotti un provvedimento sanzionatorio deve comunicare all’interessato la sanzione stabilita, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento nella quale sia altresi’ contestato all’interessato, in modo preciso e dettagliato, il comportamento che ha dato luogo alla sanzione stessa. L’interessato puo’ presentare reclamo contro il provvedimento allo stesso C.d.A., fornendo le proprie giustificazioni in forma scritta ed allegando gli eventuali documenti e prove a proprio discarico. In caso di reclamo il C.d.A. e’ tenuto, entro 60 gg. dal ricevimento dello stesso ed udito il parere del Collegio dei Probiviri, a confermare, modificare o annullare il provvedimento.

Il reclamo da parte dell’associato non sospende l’efficacia del provvedimento sanzionatorio fino all’eventuale modifica o annullamento del provvedimento stesso da parte del C.d.A.

E’ fatta comunque salva, per l’associato che abbia subìto un provvedimento sanzionatorio, la possibilita’ di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

ART. 12 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione ‘Strada del Vino e dell’Olio Chianti Classico’:

- l’Assemblea dei soci;

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente;

- il Collegio dei Revisori Contabili;

- il Collegio dei Probiviri.

Per l’assolvimento dei compiti di istituto o per la trattazione dei problemi specifici possono essere costituite Commissioni permanenti o Commissioni a tempo determinato, composte da soli associati, da soli esperti esterni, ovvero a composizione mista. I criteri per la nomina e per il funzionamento delle commissioni sono stabiliti dal regolamento di applicazione del presente statuto. Il C.d.A. dara’ comunicazione all’assemblea delle Commissioni istituite nella prima riunione successiva alla istituzione.

Nel caso in cui lo sviluppo dell’attivita’ dell’Associazione lo renda necessario, potra’ essere nominato, dal Consiglio di Amministrazione, un Direttore.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea, alla quale hanno diritto di intervenire  tutti gli associati, purche’ in regola con il pagamento dei contributi associativi, e’ organo deliberante dell’Associazione, e rappresenta ed impegna la totalita’ degli associati. A ciascun associato, sia esso persona fisica o giuridica, ovvero ente pubblico o soggetto privato, spetta un solo voto.

Le deliberazioni validamente adottate dall’Assemblea vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti.

Resta peraltro fermo che gli Enti Locali e  le CCIAA aderenti alla Strada non sono in alcun modo vincolati o impegnati dalle deliberazioni dell’Assemblea se non nella loro qualita’ di associati, conservando assoluta liberta’ decisionale ed operativa relativamente a qualsiasi eventuale loro coinvolgimento, in qualita’ di enti pubblici, nelle vicende riguardanti l’Associazione e nei rapporti con essa.

L’Assemblea e’ convocata in seduta ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di aprile, ed inoltre quando lo reputi necessario o opportuno il C.d.A., ovvero quando ne faccia per iscritto richiesta motivata al C.d.A. almeno un terzo degli associati, indicando le materie da trattare; in questo caso, il C.d.A. e’ tenuto a convocare l’Assemblea entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta, salvo che non si tratti di richiesta illegittima, pretestuosa o meramente dilatoria, o comunque idonea ad arrecare pregiudizio all’Associazione.

Le convocazioni sono effettuate mediante invito scritto del Presidente anche a mezzo di posta telematica, e devono pervenire a ciascun associato almeno 8 gg. prima della data della riunione; l’invito dovra’ contenere l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, tanto per la prima che per la seconda convocazione, nonche’ dell’ordine del giorno delle materie da trattare.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle concernenti la loro responsabilita’ gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni associato puo’ farsi rappresentare da altro associato con delega scritta; ciascun associato non puo’ rappresentare in assemblea piu’ di tre associati deleganti.

Prima dell’inizio dei lavori, l’Assemblea designa a maggioranza il segretario incaricato di redigere il verbale della riunione ed eventualmente 2 scrutatori.

Il verbale dovra’ elencare gli associati presenti in proprio e quelli presenti per delega, nonche’ il numero di voti spettante a ciascun intervenuto in conseguenza delle eventuali deleghe.

Il registro in cui sono trascritti i verbali delle deliberazioni assembleari resta depositato presso la sede dell’Associazione in modo che ciascun associato possa prenderne visione.

L’assemblea e’ presieduta dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; qualora anche questo manchi o sia impedito, l’Assemblea e’ presieduta dal soggetto designato a maggioranza dagli intervenuti.

Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell’assemblea ordinaria:

- l’approvazione del Regolamento interno;

- la discussione ed approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi, sottoposti al suo esame dal C.d.A. unitamente alla relazione illustrativa dello stesso C.d.A. ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

- la nomina, mediante elezioni, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri; le deliberazioni di nomina alle cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto, salvo che l’assemblea non decida all’unanimita’ di provvedervi diversamente;

-   l’approvazione della misura dei contributi di cui al precedente art. 7.

In sede ordinaria l’assemblea e’ validamente costituita, in prima convocazione, se il numero degli intervenuti rappresenta la maggioranza degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Sono compiti istituzionali e non trasferibili dell’assemblea straordinaria:

- le delibere di modifica dello Statuto e del relativo regolamento di applicazione;

- la delibera di scioglimento anticipato dell’Associazione.

In sede straordinaria l’assemblea e’ validamente costituita se il numero degli intervenuti rappresenta almeno la meta’ degli associati in prima convocazione, ed almeno un quarto degli associati in seconda convocazione; le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della meta’ piu’ uno degli intervenuti.

Al fine del calcolo del quorum costitutivo si tiene conto solo degli associati aventi diritto al voto.

La deliberazione di scioglimento dell’Associazione deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 14 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, nel cui seno viene eletto il Presidente, è formato da un minimo di 8 ad un massimo di 11 membri, di cui:

A) nel caso che il numero dei membri sia determinato in otto:

5 in rappresentanza degli imprenditori agricoli indicati congiuntamente dal Consorzio Vino Chianti Classico e Consorzio Olio Dop Chianti Classico, e per il rimanente ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie rappresentate di cui almeno due in rappresentanza degli enti locali.

B) nel caso che il numero dei membri sia determinato in nove:

6 in rappresentanza degli imprenditori agricoli indicati congiuntamente dal Consorzio Vino Chianti Classico e Consorzio Olio Dop Chianti Classico, e per il rimanente ripartiti proporzionalmente tra le altre categorie rappresentate di cui almeno due in rappresentanza degli enti locali.

C) nel caso che il numero dei membri sia determinato in dieci o undici:

9 in rappresentanza degli imprenditori agricoli indicati congiuntamente dal Consorzio Vino Chianti Classico e Consorzio Olio Dop Chianti Classico, e per il rimanente ripartiti proporzionalmente  tra le altre categorie rappresentate di cui almeno due in rappresentanza degli enti locali.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l’anno su convocazione del Presidente effettuata mediante avviso a domicilio o a mezzo fax o e-mail. La convocazione dovrà pervenire ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.  La riunione sarà validamente costituita, pur in mancanza di preventiva convocazione, qualora vi intervengano tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio e’ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parita’,   prevale  il voto del Presidente. Non e’ ammesso il voto per delega.

Prima dell’inizio dei lavori, il Consiglio designa il segretario incaricato di redigere il verbale della riunione, scegliendolo tra i propri membri, tra gli associati non Consiglieri ovvero tra il personale esterno. Il verbale, redatto e sottoscritto dal segretario e dal Presidente, viene trascritto a cura del segretario nel relativo registro.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audio-conferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, condizionatamente al fatto che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l’identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all’o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere. Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva opposizione da parte di uno o più amministratori. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione .

Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva opposizione da parte di uno o più amministratori. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta.

Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il termine fissato.

L’assenza ingiustificata di un Consigliere a tre sedute consecutive comporta l’immediata decadenza dello stesso. Qualora nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o piu’ amministratori, essi saranno sostituiti come segue:

- nel caso che si tratti del rappresentante di un ente, il quale continua a partecipare all’Associazione, l’ente medesimo comunichera’ entro 30 gg. al C.d.A.  il nominativo di un nuovo rappresentante, che subentrera’ al consigliere decaduto senza necessita’ di approvazione dell’assemblea. Decorsi 30 gg. senza che l’ente abbia effettuato la suddetta comunicazione, il C.d.A. provvedera’ a sostituire per cooptazione l’amministratore mancante, nel rispetto delle regole di rappresentativita’ delle diverse categorie di associati indicate dal presente articolo, con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori Contabili. L’Assemblea, nella prima riunione successiva alla nomina, potra’ confermare o sostituire il nuovo Consigliere, che scadra’ insieme con quelli in carica all’atto della sua nomina;

- nel caso che si tratti del rappresentante di un ente, il quale cessa di essere socio dell’Associazione, si procedera’ alla sostituzione per cooptazione da parte del C.d.A., con le stesse modalita’ previste al punto precedente e sempre nel rispetto della rappresentativita’ delle diverse categorie di associati.

Qualora, per dimissioni o altra causa, vengano a mancare tutti i Consiglieri, il Collegio dei Revisori Contabili convochera’ con urgenza l’Assemblea per la loro sostituzione, provvedendo frattanto a svolgere temporaneamente l’attivita’ di gestione ordinaria dell’Associazione.

ART. 15 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione e’ l’organo di gestione dell’Associazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione di:

- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;

- deliberare, salve le competenze assembleari, su tutte le questioni di carattere generale che interessano l’Associazione, seguendo le direttive di massima stabilite dall’Assemblea;

- studiare e coordinare proposte e progetti che interessano l’Associazione e gli associati;

- predisporre annualmente i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;

- determinare la misura dei contributi secondo quanto previsto al precedente art. 7;

- approvare l’organico ed il regolamento del personale; procedere alla nomina e/o al licenziamento del Direttore;

- ratificare le deliberazioni di propria competenza adottate in via di urgenza dal Presidente;

- dare il parere su tutte le materie ad esso sottoposte dal Presidente ed attuare tutto quanto ritenga utile per il raggiungimento degli scopi associativi;

- designare i soggetti che rappresentino l’Associazione in altre associazioni, enti o organizzazioni, ovvero in qualsiasi occasione in cui si renda necessario o opportuno rappresentare l’Associazione medesima;

- deliberare gli accordi con altre associazioni, enti o organizzazioni che abbiano scopi che si armonizzino con quelli dell’Associazione;

- nominare, ove lo ritenga necessario o opportuno, una o piu’ Commissioni con funzioni e regolamentazione indicate nel regolamento di applicazione del presente statuto;

- adottare i provvedimenti sanzionatori nei casi e secondo le modalita’ di cui al precedente art. 11

- autorizzare, controllare, sospendere o revocare l’uso del marchio da parte degli associati, secondo quanto stabilito dal regolamento di applicazione del presente statuto

-  predisporre il piano promozionale annuale.

ART. 16 – PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

Il Presidente e il vice-Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno durante la prima riunione, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Presidente del C.d.A. e’ Presidente dell’Associazione, ha la rappresentanza legale della stessa e la firma sociale.

Egli e’ pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, banche, privati e ad effettuare pagamenti in nome e per conto dell’Associazione, rilasciando la relativa quietanza liberatoria.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza dello stesso.

ART. 17 – ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Spetta al Presidente:

- la rappresentanza ufficiale dell’associazione;

- l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;

- l’esame e la risoluzione delle questioni interne degli uffici e del personale, di concerto con il Direttore, ove nominato;

In caso di urgenza il Presidente puo’ esercitare i poteri del C.d.A.; in tal caso il suo operato sara’ soggetto a ratifica da parte del C.d.A. nella prima riunione successiva.

ART. 18 – ORGANO DI CONTROLLO

Il Collegio dei Revisori Legali  e’ composto da tre membri effettivi, di cui uno, che svolgera’ le funzioni di Presidente, iscritto all’Albo dei Revisori Legali , e due membri supplenti; i suoi componenti sono nominati dall’Assemblea tra gli associati ovvero tra esperti esterni, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio svolge funzioni di controllo contabile ed amministrativo, e deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi; redige inoltre la relazione annuale sui conti consuntivi e preventivi, da sottoporre all’esame dell’assemblea che approva il bilancio.

Delle adunanze viene redatto verbale da trascrivere nel libro verbali.

I componenti del Collegio saranno tempestivamente invitati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione alle riunioni del Consiglio medesimo, alle quali potranno assistere senza diritto di voto; il Presidente del Collegio potra’ altresi’ richiedere al Presidente del C.d.A. di porre all’ordine del giorno argomenti che interessano le funzioni di controllo amministrativo.

Qualora, per decadenza, dimissioni o altra causa, venga a mancare un membro del Collegio, subentrano i supplenti in ordine di età, che restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale provvederà a nominare i sindaci effettivi e supplenti necessari per integrare il Collegio. I membri così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

L’Assemblea, in sostituzione dell’organo collegiale, può nominare un Revisore Unico che deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

ART. 19 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri e’ composto da tre membri, di cui uno Presidente, nominati dall’Assemblea tra gli associati o tra soggetti esterni; i componenti del Collegio durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Non possono essere nominati a far parte del Collegio i componenti del C.d.A. o del Collegio dei Revisori Contabili.

Oltre alle attribuzioni indicate agli artt. 4, 6, 10 e 11 del presente statuto, il Collegio dei Probiviri svolge funzioni di collegio arbitrale per ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra uno o piu’ associati e l’Associazione, adottando le proprie decisioni irritualmente e secondo equita’.

Gli associati si impegnano pertanto ad accettare preventivamente le decisioni del Consiglio, decisioni che saranno parimenti ritenute impegnative per il C.d.A. e la stessa Associazione.

ART. 20 – DIREZIONE E PERSONALE DELL’ASSOCIAZIONE

L’attivita’ dell’Associazione potra’ essere esplicata a mezzo dei servizi e degli uffici in base ad un regolamento e ad un organico approvati dal C.d.A.

Il Direttore dell’Associazione, ove nominato:

- sovrintende a tutti i servizi ed uffici dell’Associazione e ne regola l’attivita’; egli e’ di diritto capo del Personale;

- applica le deliberazioni degli organi dell’Associazione inerenti alle materie di sua competenza;

- studia e propone al Presidente le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento degli scopi statutari;

- partecipa con funzione consultiva a tutte le riunioni degli organi dell’Associazione;

- adotta, nel settore di propria competenza, i provvedimenti necessari allo svolgimento dell’attivita’ dell’Associazione;

- propone l’assunzione, le promozioni, la gestione ed il licenziamento del personale;gestisce i rapporti con le OO.SS..

ART. 21 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione e’ costituito:

- dai beni mobili e immobili e dai valori che, per acquisti, lasciti, donazioni o a qualsiasi altro titolo, spettino e vengano in possesso dell’Associazione;

- dalle quote di iscrizione dei singoli associati;

- dai proventi di qualsiasi natura comunque acquisiti dall’Associazione.

ART. 22 – ENTRATE

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

- dalle quote di ammissione all’Associazione

- dai contributi annuali e volontari degli associati e da quelli straordinari che vengano eventualmente stabiliti dall’Assemblea;

- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;

- da contributi di enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, comunitari e/o internazionali;

- da eventuali proventi di attivita’ svolte in conformita’ degli scopi dell’Associazione.

ART. 23 – BILANCIO

Per ciascun anno solare sono redatti dal C.d.A. il bilancio consuntivo e quello preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori Contabili.

Il bilancio consuntivo annuale si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

L’assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere convocata entro il mese di aprile; almeno 30 gg. prima della data stabilita per la riunione, il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere sottoposti all’esame del Collegio dei Revisori Contabili. Il bilancio consuntivo e quello preventivo, unitamente alle relazioni del C.d.A. e del Collegio dei Revisori Contabili, devono restare depositati presso la sede dell’Associazione durante gli otto giorni precedenti alla riunione, in modo che gli associati possano prenderne visione.

Gli eventuali utili netti realizzati dall’Associazione dovranno essere accantonati in un’apposita riserva straordinaria da destinarsi, negli esercizi successivi, alla realizzazione delle attivita’ istituzionali dell’Associazione indicate all’art. 2; gli utili o gli avanzi di gestione, cosi’ come qualsiasi altro fondo, riserva o attivita’ patrimoniale dell’Associazione, non potranno essere distribuiti, neanche in forma indiretta, agli associati.

ART. 24 – ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’Associazione, l’eventuale patrimonio che residui dopo la liquidazione sara’ devoluto ad organismi con finalità analoghe o ad enti di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI E NORMA DI  RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono:

a) le norme del Codice Civile

b) le disposizioni di legge in materia di associazioni volontarie

c) le norme della L.R. 05.08.03 n. 45  riguardante la “Disciplina delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità”, relativi Regolamenti attuativi e successive modifiche.

Firmato :  Paolo Saturnini

“     : Michele Santoro notaio. Vi è il sigillo.